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Risarcimento danni scolastici

I legali del Dipartimento di responsabilità civile dello Studio Legale COVA, sono specializzati nei risarcimenti danni gravi e mortali.

Un incidente grave o mortale può verificarsi anche a scuola e può avere conseguenze più importanti di quanto si possa immaginare. La vittima, quando non perde la vita, subisce non solo un danno alla salute e un danno economico ma anche un danno morale ed esistenziale. Gli stessi danni, inoltre possono essere subiti di conseguenza anche dai familiari della vittima diretta (cd. danni riflessi).

Responsabilità della scuola.

Gli insegnanti e gli educatori sono responsabili dei danni cagionati dagli allievi nel periodo durante il quale sono a loro affidati.

Sono responsabili sia dei danni arrecati a terzi, sia dei danni arrecati ad altri studenti, sia dei danni che gli allievi procurano a sé stessi.

Le norme di riferimento del codice civile sono gli artt. 2047 e 2048 per le prime due tipologie di danni e l’art, 1218 cc per la terza.

L’art, 2047 cc riguarda l’ipotesi del danno arrecato da un soggetto incapace, per minore età o per infermità di mente, mentre l’art. 2048 cc si riferisce all’illecito commesso da un minore capace di intendere e volere (e, quindi, imputabile).

In tutti questi casi è possibile ottenere il giusto risarcimento dei danni subiti.

Il fondamento della responsabilità degli insegnanti, viene generalmente ravvisato nel fatto proprio di non avere, con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso ed è fondato sulla colpa (presunta) in vigilando.

In dottrina si parla, invece, di responsabilità indiretta per fatto altrui e viene messa in risalto la condotta dell’autore materiale del danno, rispetto alla condotta omissiva del sorvegliante.

La Cassazione ritiene che l’art. 2048 cc non si applichi all’ipotesi di illecito compiuto dall’allievo maggiore di età.

Secondo l’interpretazione prevalente, l’espressione precettori di cui all’art. 2048 ss si riferisce a tutti coloro che per ufficio pubblico o incarico privato, esercitano in concreto un’attività di insegnamento che implica poteri-doveri di vigilanza.

Il precettore, quindi, è il soggetto al quale l’allievo venga affidato per ragioni di educazione e istruzione, sia nell’ambito di una struttura scolastica, pubblica o privata, sia di un diverso rapporto privato a meno che l’affidamento, anche se limitato ad alcune ore del giorno e/o della settimana, non sia meramente saltuario.

A titolo esemplificativo vi rientrano tutti coloro che svolgono funzioni di istruzioni e assistenza sportiva, come gli insegnanti di educazione fisica, i maestri di tennis, gli istruttori di scherma, gli istruttori di volo, ecc.

Non vi rientra il direttore scolastico che non è precettore, ma organo interno all’amministrazione della scuola.

Presupposto e fonte della responsabilità dei precettori è l’affidamento, inteso come consegna del minore e continuità dell’opera educativa e di controllo genitoriale.

L’affidamento, sia che avvenga nell’ambito di un rapporto pubblico che privato, si fonda sull’educazione e istruzione del minore ed ha carattere generale ed assoluto non essendo limitato ad alcune attività.

Pertanto, l’affidamento anche se limitato ad alcune ore del giorno o della settimana, determina in capo all’insegnante (titolare o supplente), un potere/dovere di vigilanza sul minore stesso.

L’insegnante è responsabile del danno cagionato al soggetto a lui affidato, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.

Pertanto, sul danneggiato incombe l’onere di provare che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico, mentre spetta all’amministrazione scolastica dimostrare di avere esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto.

La giurisprudenza interpreta con estremo rigore tale previsione, richiedendo la positiva dimostrazione di avere adottato, in via preventiva, tutte le cautele e le misure organizzative idonee ad evitarlo.

Con riferimento ai danni procurati a sé stesso, le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che l’art, 2048 cc non si applica alla fattispecie, ma solo ai danni cagionati a terzi.

Nel caso, invece, di danni procurati a sé stessi, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale, basata sul contatto sociale qualificato tra alunno ed insegnante. Quest’ultimo, infatti, assume non soltanto l’obbligo di istruire ed educare, bensì anche quello di esercitare un’adeguata vigilanza affinché l’allievo non procuri, da solo, un danno alla propria persona.

Ciò renderà applicabile il regime probatorio di cui all’art. 1218 cc e dovrà essere provato unicamente che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto.

Incomberà sull’altra parte l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all’insegnante.

La prova liberatoria dell’insegnante è particolarmente ardua: dovrà dimostrare sia di avere predisposto una serie di misure preventive idonee a evitare il danno, sia che l’evento è stato talmente imprevedibile e repentino da non avere potuto impedire il fatto.

Con riferimento alla responsabilità dell’insegnante quale funzionario pubblico, l’art. 61 della L. 11.07.1980 n. 312, prevede che l’Amministrazione si surroga al personale scolastico nelle responsabilità civili conseguenti, con possibilità della pubblica Amministrazione di rivalersi entro certi limiti ed in presenza di colpa grave e/o dolo nella vigilanza degli alunni, nei confronti dei dipendenti stessi.

Tale norma è applicabile, solamente, al personale dell’Amministrazione Pubblica statale.

In un primo momento, tale norma era stata interpretata dalla Cassazione a Sezioni Unite nel senso di limitazione della responsabilità degli insegnanti ai casi di dolo e colpa grave.

La più recente giurisprudenza, invece, ritiene che l’articolo citato abbia apportato unicamente una modifica di carattere processuale, eliminando la legittimazione processuale degli insegnanti, ma nulla ha innovato dal punto di vista sostanziale.

Pertanto, la limitazione di responsabilità ai casi di dolo e colpa grave attiene ai rapporti interni tra insegnante e Pubblica Amministrazione e non ai rapporti verso i terzi per i quali, nei giudizi di responsabilità connessi all’attività di vigilanza sugli alunni, resta in vigore la presunzione di cui all’art. 2048 cc comma 2 cc. 

I danni risarcibili

Il danneggiato (sia esso terzo, sia esso uno degli allievi), ha diritto di ottenere il risarcimento integrale dei danni subiti.

Saranno pertanto, risarcibili il danno non patrimoniale (danno alla persona) e i danni patrimoniali presenti e futuri.

Tra i danni patrimoniali, oltre alle spese mediche sostenute, va ricompreso anche il danno da lucro cessante, derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica del soggetto leso.

Tale danno, come ha più volte chiarito la giurisprudenza, va liquidato anche se il soggetto danneggiato, all’epoca dell’incidente, non aveva una specifica capacità professionale e non svolgeva attività lavorativa.

Nel caso di decesso del danneggiato, troveranno applicazione i tradizionali principi in materia di risarcibilità dei danni subiti dagli eredi, sia iure proprio che iure hereditatis.

Hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno anche i genitori dell’allievo suicidatosi a scuola.

Contatta lo Studio Legale Cova per sapere se hai diritto a un risarcimento compilando il modulo a fianco, raccontando cosa è accaduto e descrivendo le tue perplessità in proposito.

Indica anche nome, cognome, data di nascita e numero di telefono, per un immediato contatto.

Oppure prenota una videoconferenza con l'Avv. Andrea Cova scrivendo al nr. 338.1209218.

Risarcimento danni per Bullismo

Per i danni causati dal bullismo, la responsabilità civile deriva dall’applicazione dei principi della culpa in vigilando e della culpa in educando di cui agli artt. 2047 e 2048 cc.

Come già visto, in base al primo principio gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli studenti e sono responsabili dei danni causati a terzi dal fatto illecito dei loro allievi, se avviene nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

In caso di bullismo all’interno della scuola, sussiste la responsabilità dell’insegnante che può rivestire anche i connotati della colpa grave nei casi in cui il docente o la scuola siano a conoscenza del comportamento vessatorio degli alunni nei confronti di altri alunni e non abbiano posto in essere gli accorgimenti adeguati al fine di evitare episodi di prevaricazione che possono anche sfociare in comportamenti violenti o lesioni.

In questi casi, indipendentemente dalla singola condotta, non potrà essere adottata come esimente l’imprevedibilità del singolo episodio, ove comunque non siano poste in essere misure adeguate per prevenire tali episodi.

L’affidamento dei figli minori alla scuola, solleva i genitori dalla responsabilità per culpa in vigilando, ma non li esonera dalla responsabilità per i fatti illeciti commessi dai figli in ragione del principio della culpa in educando (2048 comma 1 cc).

I due tipi di responsabilità di Amministrazione scolastica e genitori, sono tra loro concorrenti e non alternativi.

La responsabilità dei genitori può scaturire, anche, anche dall’art. 2047 cc a seconda che il minore sia o no incapace di intendere e di volere.

Quando il minore sia stato ritenuto naturalisticamente incapace, egli non incorrerà in responsabilità alcuna e del fatto illecito risponderanno i genitori.

Se, invece, il minore ha la capacità di intendere e di volere, la sua responsabilità si accompagna a quella dei genitori.

Il consolidato indirizzo dei giudici di legittimità afferma l’operatività della norma di cui all’art. 2055 cc e quindi la natura solidale della responsabilità dei genitori e del precettore per il fatto illecito dello scolaro.

Il genitore non è sollevato della presunzione di culpa in educando per il solo fatto che il danno si è verificato nel tempo in cui il figlio si trovava sotto la vigilanza dell’insegnante, valendo tale circostanza soltanto ad escludere la presunzione di culpa in vigilando.

Pertanto, nei casi in cui la condotta dell’allievo sia riconducibile oltre che ad una omessa vigilanza anche ad un difetto di educazione, la responsabilità del genitore concorre con quella del docente.